Informazioni per ritardato od omesso pagamento

In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’Art. 13 del D.Lgs. n. 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’Art. 17, comma 3 del D.Lgs. n. 472/97.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’Articolo 35, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.

Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi calcolati in base al tasso legale. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.